Premesso
che di conseguenza si è determinato, di comune accordo, di sospendere i termini delle lettere di vendita già inviate e le connesse attività commerciali;
che, negli incontri del 30 gennaio e del 19 febbraio sono stati istituiti dei tavoli tecnici che si sono riuniti in data 8 e 21 febbraio 2001;
che sono stati oggetto di esame da parte dei tavoli tecnici gli argomenti concordati nel corso della riunione del 30 gennaio 2001, e sono stati illustrati i criteri adottati dalla proprietà per il calcolo delle consistenze e dei coefficienti di piano, affaccio ed esposizione, salve eventuali verifiche richieste sui singoli stabili rispetto alla corretta applicazione degli stessi.
La proprietà, il gestore ed i rappresentanti degli inquilini concordano quanto segue.
1) Salvaguardia delle famiglie a basso reddito residenti negli
stabili attualmente posti in vendita
Ai nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti previsti dalle rispettive
Leggi Regionali per la revoca di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica che
non siano in grado di acquistare l’alloggio, è garantito il rinnovo del contratto
di locazione ai sensi della Legge 431/98 con decorrenza dalla data di stipula del
contratto stesso se quello precedente è già scaduto, oppure dalla data di scadenza
se ancora in corso ed alle stesse condizioni economiche del precedente.
Il rinnovo del contratto verrà garantito ai soggetti portatori di handicap superiori
ai 2/3 indipendentemente dal livello di reddito.
Sono esclusi dal rinnovo del contratto quei nuclei familiari dove insistono proprietari
di unità immobiliari, con l'esclusione di quote ereditarie di proprietà inferiori
al 50% e con la verifica congiunta di eventuali casi particolari e ciò ai fini dell’eventuale
mantenimento dello status di famiglia a basso reddito.
2) Salvaguardia per famiglie con presenza di anziani
In merito alla tutela degli anziani si conviene di tutelare i nuclei familiari composti
da ultrasessantottenni regolamentando la vendita dell’usufrutto e della nuda proprietà
e demandando lo studio dell’idoneo strumento giuridico al tavolo tecnico, che concluderà
i lavori entro fine marzo 2001 iniziando gli incontri il giorno 1° marzo 2001.
3) Rinnovo dei contratti per gli immobili ad uso abitativo
attualmente non posti in vendita
Tutti i contratti scaduti o in scadenza degli immobili non posti in vendita,
verranno rinnovati ai sensi della Legge 431/98, art. 2 comma 3, compresi quelli
per i quali sono in corso procedure o sentenze di sfratto per finita locazione.
Le parti, a questo proposito, definiranno apposito accordo integrativo sul
livello dei canoni entro il mese di Marzo 2001 e viene pertanto concordata la data
di inizio dei lavori per il giorno 1° marzo 2001.
A tal fine la proprietà, che ha fornito la consistenza dei contratti, la loro
tipologia e le scadenze relative, si impegna a fornire gli indirizzi ed i canoni
attualmente applicati negli immobili, oggetto dei rinnovi, entro il 28 Febbraio.
A partire dalla data del presente accordo la proprietà non invierà lettere
di disdetta dei contratti di locazione fino alla chiusura della trattativa per l’accordo
integrativo.
4) Vendite in blocco agli inquilini
La proprietà valuterà caso per caso eventuali concrete offerte di acquisto in blocco
che provengano dagli inquilini organizzati, ad un prezzo più vantaggioso per gli
stessi rispetto alla vendita frazionata, procedendo in tempi rapidi ad una valutazione
di fattibilità con i rappresentanti degli stessi. Tale fattispecie potrà essere
proposta anche dagli inquilini organizzati di quegli stabili attualmente non posti
in vendita. In caso di offerta di acquisto in blocco da parte di terzi, la proprietà
riconoscerà il diritto di prelazione, con questa forma di acquisto, agli inquilini
residenti.
In quest ultimo caso, ove gli inquilini rinuncino all’acquisto in blocco, la proprietà
si impegna a prevedere che il terzo acquirente dell’immobile in blocco si obblighi,
nel contratto di compravendita, alla tutela delle fasce deboli, come regolamentata
dal presente accordo ed al diritto di prelazione in favore degli inquilini in caso
di successiva vendita.
Il diritto di prelazione per l’acquisto in blocco è escluso per gli immobili di
pregio che saranno individuati nel tavolo tecnico già convocato – al punto 3) che
precede - per il giorno 1° marzo 2001.
Comunque in caso di acquisto in blocco di immobili di pregio da parte di terzi verrà
garantito, nel contratto di compravendita, sia il diritto di prelazione per gli
inquilini, in caso di successiva rivendita, sia la salvaguardia delle fasce deboli.
5) Metodo di formazione dei prezzi degli alloggi - proseguimento
del piano di vendita
Le parti concordano che il prezzo medio unitario a libero degli immobili,
sia già posti in vendita sia oggetto di prossima vendita frazionata, viene determinato
all’interno della fascia di oscillazione desumibile dalle rilevazioni di: Osservatorio
dei Valori Immobiliari del Ministero delle Finanze, Listino Immobiliare delle Camere
di Commercio, Listino Scenari Immobiliari ed ogni altra pubblicazione ufficiale
di settore vigente al momento del frazionamento.
Su tale valore a libero, come sopra concordato, sarà riservato agli inquilini
residenti uno sconto del 30% per l’acquisto dell’appartamento.
Le parti convengono che l’applicazione dei criteri sopradescritti verrà definita
congiuntamente e preventivamente alla fase di commercializzazione; la proprietà
comunicherà periodicamente i successivi programmi di vendita. Per gli immobili in
corso di vendita frazionata l’applicazione è già oggetto di accordo.
6) Condizioni e modalità di pagamento
Qualora un inquilino, al fine di acquistare l’appartamento da lui occupato, avesse
specifiche esigenze (ad es. vendita di altro alloggio di proprietà, richiesta di
mutuo per importo superiore all’85% del prezzo di acquisto) potrà essere accordata
una maggiore elasticità nei tempi di definizione, per quanto effettivamente necessario,
ed una diversa modalità di pagamento.
Restano concordati, in via generale, i tempi attualmente previsti per la procedura
di vendita.
7) Ripresa dell’attività di commercializzazione
Le parti concordano che le attività di commercializzazione degli immobili in vendita,
attualmente sospese, riprenderanno il giorno 7 marzo 2001 con l’inizio della consegna
da parte della proprietà delle comunicazioni agli inquilini contenenti le condizioni
di vendita.
Dalla data di consegna decorreranno i 60 giorni previsti per la sottoscrizione della
proposta di acquisto.
Roma, lì 23 febbraio 2001
AURIGA IMMOBILIARE
(Carlo Bianco)
PIRELLI & C. REAL ESTATE
(Enrico Signori)
SICET
(Ferruccio Rossini)
SUNIA
(Luigi Pallotta)
(Daniele Barbieri)
UNIAT
(Maurizio Nicolia)
(Patrizia Behmann)
UNIONE INQUILINI
(Massimo Pasquini)
(Ugo Montanari)
COORDINAMENTO
DEI COMITATI
(Paola Amendola)