ACCORDO INTEGRATIVO PER LA
LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
DI IMMOBILI UBICATI IN MILANO E IN CINISELLO
BALSAMO (MI), DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE IRCCS “OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA”
ANNO 2009
(ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni ed integrazioni, dei decreti ministeriali 30 dicembre
2002 e 14 luglio 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, e degli Accordi locali
vigenti per le Città di Milano e di Cinisello Balsamo)
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, dei decreti ministeriali 30 dicembre 2002 e 14
luglio 2004, e degli Accordi locali vigenti per le Città di Milano e di
Cinisello Balsamo, innovando l’accordo integrativo concluso nell’anno 2008, fra
la Fondazione IRCCS “Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena”
e le Associazioni Sindacali dei conduttori, firmatarie del citato Accordo
locale, S.U.N.I.A., S.I.C.eT, Unione Inquilini e CO.N.I.A., viene concluso
l’accordo che segue.
1) AMBITO DI APPLICAZIONE.
Le clausole e i contenuti tutti del presente Accordo integrativo si applicano:
a) ai rinnovi dei contratti da stipularsi con decorrenza fra l’1/1/2009 e il
31/12/2009, ai quali già si applicava il regime del cd. canale concordato,
relativamente alle unità immobiliari di proprietà della Fondazione IRCCS
“Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena”, site in Milano e in
Cinisello Balsamo (Mi), negli stabili di cui all’allegato A) – Tabella dei
Valori, fatta eccezione per gli alloggi con tipologia catastale A/1;
b) ai nuovi contratti di locazione da stipularsi con decorrenza fra l’1/1/2009 e
il 31/12/2009 nei confronti dei nuclei familiari sfrattati indicati dal Comune
di Milano, per gli alloggi che la Fondazione IRCCS deve per legge riservare a
questo scopo.
Per i rinnovi dei contratti concernenti le unità immobiliari ubicate nello
stabile di via delle Ande 1 a Milano, qualora il valore del canone attuale
risulti superiore al massimo della 3^ sub-fascia prevista dall’Accordo locale
per la Città di Milano, lo stesso canone sarà aumentato del 30%. In tal caso la
Fondazione IRCCS procederà al rinnovo di siffatti contratti di locazione, a suo
tempo stipulati in forza di clausola corrispondente a quella di cui ora
trattasi, contenuta in Accordi integrativi previgenti, ai sensi del comma 1
dell’articolo 2 della legge n. 431/98, applicando tutte le clausole del presente
Accordo, fatta eccezione per la durata.
I contratti per la locazione degli alloggi di via delle Ande 1 a Milano,
riservati per legge ai nuclei familiari sfrattati, saranno stipulati al valore
massimo previsto dall’Accordo locale per la Città di Milano con riferimento alla
zona di competenza.
E’ data la possibilità a tutti i conduttori, titolari di contratto di locazione
a suo tempo stipulato secondo il regime del cd. canale concordato, in stato di
morosità o con contenziosi contrattuali in atto, di regolarizzare la propria
posizione per poter accedere al rinnovo del contratto alle condizioni del
presente Accordo integrativo.
2) DURATA DELL’ACCORDO.
Il presente accordo esaurisce la sua validità e la sua efficacia con il rinnovo
dei contratti da stipularsi con decorrenza fra l’1/1/2009 e il 31/12/2009.
3) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.
Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano i valori al metro
quadrato indicati per ciascun singolo stabile nell’allegato A) – Tabella dei
Valori.
La superficie degli alloggi sulla quale applicare il valore al metro quadrato è
quella catastale, determinata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4) AGGIORNAMENTO DEL CANONE.
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura massima
consentita dalla legge, con riguardo ai contratti perfezionati secondo il regime
del cd. canale concordato, della variazione annuale dell’indice dei prezzi al
consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati,
verificatasi nell’anno contrattuale precedente a quello di decorrenza
dell’aggiornamento.
5) GRADUAZIONE AUMENTI DEL CANONE.
Con esclusione dei contratti i cui canoni siano determinati secondo la cd.
clausola sociale o la cd. clausola di salvaguardia, di cui infra rispettivamente
agli articoli 10. e 11. del presente Accordo integrativo, l’eventuale aumento
del canone si applicherà, nella misura del 60%, alla data del rinnovo, mentre il
restante 40% all’inizio del secondo anno di contratto, fatto salvo
l’aggiornamento ISTAT nel frattempo maturato.
6) DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE.
I contratti di locazione oggetto del presente Accordo integrativo saranno
rinnovati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98 e avranno la
durata di anni 4 (quattro), con ulteriore proroga di diritto di anni 2 (due)
alla prima scadenza, in assenza di nuovo accordo sulle condizioni di rinnovo.
I contratti saranno rinnovati con decorrenza dal primo giorno successivo
all’effettiva scadenza.
7) DEPOSITO CAUZIONALE.
La Fondazione IRCCS accetta di ricevere un deposito cauzionale infruttifero pari
a 2 (due) mensilità del canone a regime, a fronte della rinuncia agli interessi,
da parte dell’inquilino, allorché la legge (articolo 11 della legge n. 392/78)
consente di ottenere fino a tre mensilità.
In caso di rinnovo del contratto, il deposito cauzionale già in possesso della
Fondazione IRCCS, relativo al rapporto di locazione preesistente, sarà
restituito al conduttore ovvero, in caso di aumento, integrato della differenza.
8) MANUTENZIONI INTERNE DEGLI ALLOGGI.
Le manutenzioni interne agli alloggi sono ripartite in base alla normativa
vigente (piccole riparazioni o manutenzioni ordinarie a carico dell’inquilino,
manutenzione straordinaria a carico del proprietario).
Tuttavia le Parti concordano che il conduttore possa scegliere di assumere la
manutenzione straordinaria all’interno dell’alloggio, con particolare
riferimento all’adeguamento degli impianti alle normative di sicurezza vigenti
nel tempo, sollevando così la Proprietà da ogni responsabilità al riguardo.
Fanno eccezione gli interventi relativi ai consolidamenti statici, agli impianti
tecnologici comuni e quelli relativi alle parti esterne e comuni.
Per l’effettuazione degli interventi, il conduttore dovrà procedere dopo aver
acquisito l’assenso dell’Ente e quindi l’autorizzazione del Comune o degli altri
enti preposti, ove necessaria.
Per l’assunzione di tale impegno, la Proprietà si obbliga a ridurre il canone
annuo a regime nella misura percentuale del 10%, da applicare da subito ove sia
data contezza alla Proprietà, già in sede di stipulazione del contratto di
locazione, della sussistenza delle certificazioni di legge ovvero – senza
conguagli – a far data dalla prima fattura utile successiva alla produzione
della certificazione comprovante gli avvenuti idonei interventi di adeguamento
impiantistico alle normative di sicurezza.
In caso di non assunzione a proprio carico della manutenzione straordinaria, i
conduttori possono concordare con la Fondazione IRCCS la realizzazione di
interventi di competenza della Proprietà, previa approvazione dei progetti e dei
relativi piani finanziari, con possibilità di compensare la spesa autorizzata
nei primi 4 anni di contratto per quote costanti in ragione d’anno o sua
frazione.
9) RIPARTIZIONE ONERI ACCESSORI.
Ferma restando l’osservanza della normativa vigente, le Organizzazioni Sindacali
degli Inquilini prendono atto che, per la ripartizione degli oneri accessori, la
Fondazione IRCCS applica la Tabella dell’Accordo sottoscritto a livello
nazionale dalla Confedilizia con i Sindacati inquilini, registrata all’Ufficio
Atti privati di Roma in data 26 febbraio 1999, e ciò in deroga, in forza
dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, a quanto
disposto dall’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale, anche allo scopo di
garantire uniformità di trattamento in relazione ai contratti in essere.
10) CLAUSOLA SOCIALE.
Su richiesta scritta degli interessati, e previa rassegna della documentazione a
comprova richiesta dall'Ente, il canone di locazione annuo da applicarsi ai
conduttori aventi reddito familiare lordo complessivo da lavoro dipendente o
assimilato (co.co.co., co.co.pro, ecc.) o pensione pari o inferiore a €.
18.000,00 annui, aumentato di €. 4.000,00 per ogni ulteriore componente del
nucleo familiare oltre il primo, verrà ridotto del 20% (venti per cento).
Il reddito da prendere in considerazione è quello dell’ultima dichiarazione
fiscale (per l’anno 2008, ad esempio: Modello CUD 2009, Parte B Dati Fiscali,
p.to 1; Modello Unico PF 2009, rigo RN1; Modello 730/2009 – 3, rigo 6).
La riduzione del canone opererà sempre che i componenti del nucleo familiare non
risultino proprietari di altro alloggio idoneo sul territorio regionale.
In ogni caso, detta riduzione sarà applicata fino al limite dell’importo
dell’ultimo canone corrisposto; viceversa, l’aumento che si dovesse determinare
in applicazione dei parametri di cui supra all’articolo 3. non potrà superare
l’ultimo canone corrisposto di oltre il 20% (venti per cento).
La Fondazione IRCCS si rende in ogni caso disponibile a valutare istanze di
nuclei familiari con gravi e comprovate condizioni socio economiche anche
sopravvenute alla stipula del contratto.
In caso di nucleo familiare residente in alloggio sotto utilizzato, con
riferimento ai criteri di adeguatezza dell’abitazione già disciplinati
dall’articolo 1, comma 2, punto a) della legge regionale n. 91/83, e successive
modificazioni ed integrazioni, la Proprietà procederà – ove possibile –
all’offerta di altro alloggio adeguato. In caso di ingiustificata rinuncia del
conduttore al cambio, la clausola sociale non sarà applicata.
Qualora il canone di locazione, ancorché abbattuto, risulti eccessivamente
oneroso in relazione alle capacità economiche del nucleo familiare, il
conduttore potrà richiedere la collocazione in altro alloggio adeguato con
canone inferiore determinato comunque ai sensi della allagata tabella A) –
Tabella dei Valori e operato l’abbattimento del 20%.
In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, o in ogni caso non comprovate
dal conduttore qualora richiesto dall'Ente, lo stesso perderà i benefici
connessi alla presente clausola sociale a partire dalla data di godimento degli
stessi.
11) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
Su richiesta scritta degli interessati, e previa rassegna della
documentazione a comprova richiesta dall'Ente, il canone di locazione da
applicarsi ai conduttori aventi reddito familiare lordo complessivo da lavoro
dipendente o assimilato (co.co.co., co.co.pro, ecc.) o pensione pari o inferiore
a €. 38.000,00 annui, aumentato di €. 4.000,00 per ogni ulteriore componente del
nucleo familiare oltre il primo, non potrà aumentare di oltre il 25%
(venticinque per cento) rispetto all’ultimo canone corrisposto.
Il reddito da prendere in considerazione è quello dell’ultima dichiarazione
fiscale (per l’anno 2008, ad esempio: Modello CUD 2009, Parte B Dati Fiscali,
p.to 1; Modello Unico PF 2009, rigo RN1; Modello 730/2009 – 3, rigo 6).
La riduzione del canone opererà sempre che i componenti del nucleo familiare non
risultino proprietari di altro alloggio idoneo sul territorio regionale.
In ogni caso, il canone determinato in applicazione dei parametri di cui supra
all’articolo 3. non potrà essere inferiore all’importo dell’ultimo canone
corrisposto.
In caso di nucleo familiare residente in alloggio sotto utilizzato, con
riferimento ai criteri di adeguatezza dell’abitazione già disciplinati
dall’articolo 1, comma 2, punto a) della legge regionale n. 91/83, e successive
modificazioni ed integrazioni, la Proprietà procederà – ove possibile –
all’offerta di altro alloggio adeguato. In caso di ingiustificata rinuncia del
conduttore al cambio, la clausola di salvaguardia non sarà applicata.
In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, o in ogni caso non comprovate
dal conduttore qualora richiesto dall'Ente, lo stesso perderà i benefici
connessi alla presente clausola di salvaguardia a partire dalla data di
godimento degli stessi.
12) MODELLO CONTRATTUALE.
Per i rapporti di locazione da rinnovare in applicazione del presente
Accordo Integrativo, la Fondazione IRCCS si avvarrà esclusivamente del tipo di
contratto approvato con decreto ministeriale 30 dicembre 2002 (allegato B – tipo
di contratto per le proprietà dei soggetti giuridici detentori di grandi
proprietà immobiliari), e qui espressamente richiamato come parte integrante,
con le integrazioni allo stesso riportate che si intendono condivise ed
approvate, come da allegati B1), B2) e B3) – Contratto di locazione.
13) PRELAZIONE IN CASO DI ALIENAZIONE DELL’ALLOGGIO.
In caso di alienazione di singoli appartamenti sarà riservato al conduttore,
che ha assunto a proprio carico la manutenzione straordinaria di cui supra
all’articolo 8., il diritto di prelazione, fermo restando che la Fondazione
IRCCS potrà esperire liberamente le procedure di vendita secondo l’ordinamento
vigente nel tempo.
14) ALLEGATI.
L’allegato A) – Tabella dei valori e gli allegati B1), B2) e B3) – Contratti
di locazione costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Accordo
Integrativo.
15) DICHIARAZIONE DI INTENTI.
In caso di approvazione dell’Accordo locale sostitutivo per la Città di
Milano, le Parti si impegnano a convocarsi per discutere i termini economici e
normativi di una eventuale nuova convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano lì, 10 dicembre 2009
FONDAZIONE IRCCS “OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA”
(Dr. Giuseppe Di Benedetto)
S.U.N.I.A. (Marisa Freschi)
S.I.C.e.T. (Marco Bistolfi)
UNIONE INQUILINI (Bruno Cattoli)
CO.N.I.A. (Egidio Rondelli)