Accordo integrativo nazionale tra Auriga Immobiliare S.r.l., Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini e Coordinamento dei Comitati
Premesso
Si concorda quanto segue:
Criteri di rinnovo dei contratti di locazione
Canoni
Le parti concordano che per il rinnovo dei contratti, per le famiglie non ricadenti
nelle previsioni di cui al punto 1) dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio
2001, si applicheranno i canoni concordati in sede locale. Tenuto conto che
la proprietà non usufruisce, per l’attività esercitata, delle agevolazioni fiscali
di cui all’art. 8 della L. 431/98, nel caso che il precedente contratto preveda
un canone unitario superiore, saranno mantenute tutte le condizioni economiche
del contratto scaduto. Per la determinazione dei canoni concordati si procederà
in sede locale, fermo restando il criterio di applicazione definito nel presente
accordo nazionale.
Verranno forniti dai Sindacati degli inquilini, firmatari del presente accordo,
gli elenchi dei rappresentanti territoriali, per la convocazione, da parte della
proprietà, dei tavoli locali.
Schema di contratto
Al fine di concordare lo schema di contratto di locazione le parti si incontreranno
il giorno 29 marzo 2001 alle ore 15.00.
Assistenza e controversie
I locatari al momento della stipula del contratto potranno essere assistiti
dalle OO.SS. dell'inquilinato.
Le parti stabiliscono che in caso di controversie sull'applicazione dell'accordo
in merito ai rapporti di locazione si ricorrerà ad un apposito tavolo territoriale
di conciliazione.
Comunicazione agli inquilini
Le condizioni che precedono verranno comunicate dalla proprietà agli inquilini
interessati.
Immobili di pregio
In relazione a quanto previsto al punto 4) (vendite in blocco agli inquilini)
dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2001, si conviene che gli immobili
di pregio vengano individuati in sede locale e si precisa che, per detti stabili,
nel caso di vendita in blocco del fabbricato, la proprietà garantirà, con apposita
pattuizione nel contratto di vendita al terzo, la tutela delle fasce deboli,
come regolata nel presente accordo, e la prelazione nell’acquisto per gli inquilini,
in caso di successiva vendita frazionata, alle condizioni stabilite dall’acquirente
del blocco, ma non sarà tenuta ad offrire agli inquilini la prelazione per l’acquisto
in blocco.
Roma lì 21 marzo 2001
AURIGA IMMOBILIARE S.r.l. | SUNIA |
PIRELLI & C. REAL ESTATE | SICET |
UNIAT | |
UNIONE INQUILINI | |
COORDINAMENTO DEI COMITATI |
Roma | Via Val D’0ssola, 86 |
Roma | Via dei Salesiani, 43 |
Roma | Via Statilio Ottato/Via dei Salesiani, 49 |
Roma | Via Mascagni, 190-200 |
Roma | Via Salaria, 128 |
Roma | Via Coletti, 29-35 |
Roma | Via Sabotino, 22 |
Roma | Via Pezzana, 96 |
Roma | Via Pezzana, 109 |
Milan | Viale Piave, 8-10 |
Milano | P.zza della Vetra , 21 |
Milano | Via Spallanzani, 15 |
Milano | C.so Sempione, 3 Via Piermarini |
Alessandria | Via Faà di Bruno |
Brindisi | Via Germania, 2 |
I valori della tabella sono disponibili presso le sedi Sicet
Regione | Limite L. |
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Lombardia | |
Piemonte | |
Puglia | |
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