Accordo integrativo nazionale tra Auriga Immobiliare S.r.l., Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini e Coordinamento dei Comitati

Premesso

Si concorda quanto segue:

Criteri di rinnovo dei contratti di locazione

  1. Decorrenza
    Dal momento della commercializzazione dello stabile e negli stabili oggi già in fase di commercializzazione di cui all’elenco allegato sub A) al presente accordo, il rinnovo del contratto di locazione sarà effettuato per le sole famiglie individuate al punto 1)  dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2001, i cui limiti di reddito vengono precisati all’allegato B) del presente accordo, fatti salvi, per il futuro, eventuali aggiornamenti da parte delle Amministrazioni Regionali: a tale proposito si conviene che, prima della vendita al terzo, la proprietà sottoscriverà il nuovo contratto di locazione.
    Per i nuclei familiari non ricadenti nelle previsioni di cui al punto 1) dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2001, fino a quando non inizi la fase di commercializzazione dello stabile, la proprietà rinnoverà alla scadenza i contratti di locazione mentre per quelli già scaduti il rinnovo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo; per le famiglie ricadenti nel punto 1) dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2001, il contratto verrà rinnovato a partire dalla data di commercializzazione dell'alloggio occupato ed alle medesime condizioni economiche del precedente contratto; in questo caso la proprietà manterrà, sino al momento della commercializzazione le attuali condizioni economiche, rinunciando a qualsiasi azione di rilascio per finita locazione, dell'unità immobiliare interessata. Prima del rinnovo la proprietà potrà verificare la permanenza delle condizioni di tutela al solo fine della determinazione del canone da applicare, comunicandone l’esito all’inquilino.
     
  2. Durata
    La durata dei rinnovi, a prescindere dalla appartenenza o meno alle fasce tutelate, sarà quella prevista dalla L. 431/98 art. 2 comma 3 e pertanto di tre anni più due. Per le fasce tutelate il rinnovo avverrà sommando, nel primo periodo di validità, la eventuale residua durata del contratto in essere al momento della commercializzazione.
     
  3. Canoni
    Le parti concordano che per il rinnovo dei contratti, per le famiglie non ricadenti nelle previsioni di cui al punto 1) dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2001, si applicheranno i canoni concordati in sede locale. Tenuto conto che la proprietà non usufruisce, per l’attività esercitata, delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98, nel caso che il precedente contratto preveda un canone unitario superiore, saranno mantenute tutte le  condizioni economiche del contratto scaduto. Per la determinazione dei canoni concordati si procederà in sede locale, fermo restando il criterio di applicazione definito nel presente accordo nazionale.
    Verranno forniti dai Sindacati degli inquilini, firmatari del presente accordo, gli elenchi dei rappresentanti territoriali, per la convocazione, da parte della proprietà, dei tavoli locali.
     

  4. Schema di contratto
    Al fine di concordare lo schema di contratto di locazione le parti si incontreranno il giorno 29 marzo 2001 alle ore 15.00.
     

  5. Assistenza e controversie
    I locatari al momento della stipula del contratto potranno essere assistiti dalle OO.SS. dell'inquilinato.
    Le parti stabiliscono che in caso di controversie sull'applicazione dell'accordo in merito ai rapporti di locazione si ricorrerà ad un apposito tavolo territoriale di conciliazione.
     

  6. Comunicazione agli inquilini
    Le condizioni che precedono verranno comunicate dalla proprietà agli inquilini interessati.
     

  7. Immobili di pregio
    In relazione a quanto previsto al punto 4) (vendite in blocco agli inquilini) dell’accordo sottoscritto il 23 febbraio 2001, si conviene che  gli immobili di pregio vengano individuati in sede locale e si precisa che, per detti stabili, nel caso di vendita in blocco del fabbricato, la proprietà garantirà, con apposita pattuizione nel contratto di vendita al terzo, la tutela delle fasce deboli, come regolata nel presente accordo, e la prelazione nell’acquisto per gli inquilini, in caso di successiva vendita frazionata, alle condizioni stabilite dall’acquirente del blocco, ma non sarà tenuta ad offrire agli inquilini la prelazione per l’acquisto in blocco.

Roma lì  21 marzo 2001

 

AURIGA IMMOBILIARE  S.r.l. SUNIA
PIRELLI & C. REAL ESTATE SICET
  UNIAT
  UNIONE INQUILINI
  COORDINAMENTO DEI COMITATI

 


Allegato A

Elenco immobili in vendita
Roma Via Val D’0ssola, 86
Roma Via dei Salesiani, 43
Roma Via Statilio Ottato/Via dei Salesiani, 49
Roma Via Mascagni, 190-200
Roma  Via Salaria, 128
Roma  Via Coletti, 29-35
Roma Via Sabotino, 22
Roma Via Pezzana, 96
Roma Via Pezzana, 109
Milan Viale Piave, 8-10
Milano  P.zza della Vetra , 21
Milano Via Spallanzani, 15
Milano C.so Sempione, 3 Via Piermarini
Alessandria  Via Faà di Bruno
Brindisi Via Germania, 2

 


Allegato B

Limiti di reddito convenzionali
di decadenza stabiliti dalle Regioni

I valori della tabella sono disponibili presso le sedi Sicet

Regione Limite L.
Lazio  
Lombardia  
Piemonte  
Puglia  
Sicilia  

 

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