ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO TRA LA CONFEDILIZIA SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDERCASA

-Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 3 e DM 5 marzo 1999, art. 1, comma 5-

Fra:

- la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino

la Confedilizia, in persona dell'Arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità di sub-delegatario delle APE-Confedilizia dei Comuni interessati,

e

le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori

- Sunia, in persona del Segretario nazionale Daniele Barbieri;

- Sicet, in persona del Segretario generale Arch. Ferruccio Rossini;

- Uniat, in persona del Presidente Roberto Scorpioni,

- Unione Inquilini, in persona del Segretario nazionale Massimo Pasquini,

- Ferdercasa, in persona del Segretario generale Gianluigi Pascoletti,

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Torino, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, Milano, Genova, Roma) per quanto richiesto a nonna di legge,

premesso che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi di legge;

premesso che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla definizione di "contratti tipo";

ritenuta la necessità, al fine di favorire la stipula di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati e relativamente alle proprietà immobiliari di Torino, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, Milano, Genova, Roma, all'adozione di un unico contratto tipo, contenente - specificatamente - criteri per il calcolo delle superfìci degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;

premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all'ari. 1 del D.M. 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi - comunque - all'intemo dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest'ultimo,

si conviene e stipula

1. il presente Accordo aggiuntivo-integrativo - a valere per i Comuni come sopra indicati - ex citato D.M. 5.3.1999, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;

2. i canoni riguardanti gli immobili di proprieta' della Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell' Istituto Bancario San Paolo di Torino sono di seguito cosi' stabiliti


I valori della tabella sono disponibili presso le sedi Sicet

Tabella canoni:                                                                                                           £\mq\mese                                euro\mq\mese

-TORINO - via Susa 58    
- via Montevecchio 16    
- via Massena 30    
- corso Telesio 15    
-via N. Bianchi 70    
- corso Unione Sovietica 379\ 381    
- via Ventimiglia 174\176    
- corso Belgio 71    
- via Vandalico, via Don Rua, via Adenello    
   
-ROMA - Filippini 23    
- via Pezze' Pascolato 32    
- via Misurina 69    
- via Millevoi 763    
   
-NAPOLI - via Caravaggio 119    
   
-FIRENZE - via Maccari 3    
-via Modiglioni 186    
   
-BARI - via delle Forze Armate 20\24    
   
-BOLOGNA - via Marco Polo 14\2    
   
-MILANO - via Cottolengo 5    
- via Ripamonti 215    
- via Zuara 3    
   
-GENOVA - via Baden Rowell 12    

3. al fine di favorirne una razionale gestione amministrativa, si conviene di adottare -per tutti i Comuni sopra indicati- un unico contratto tipo, che dovrà essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati -di cui all'art. 2, comma 3, Legge 431/1998; viene assunto, come contratto tipo -ed è parte integrante del presente Accordo- il contratto definito dal DM 5\3\99, con la precisazione che " è concesso il diritto di prelazione all'inquilino in caso di vendita w;

4. la durata del contratto è determinata in anni 6+2;

5. in caso di aumento del canone superiore al 50%, l'adeguamento al canone concordato verrà scaglionato come segue: il primo anno fino al 50%, l'anno successivo la parte residua;

6. detto differimento sarà applicato ai contratti scaduti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, in misura proporzionale;

7. sono confermati gli eventuali conguagli a credito, a favore degli inquilini che hanno già sottoscritto i rinnovi contrattuali;

8. le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa della ex legge 392/1978; verranno altresì utilizzati i coefficienti di conversione, cosi come definiti a livello nazionale dalle stesse organizzazioni qui firmatarie, per mantenere inalterato il rapporto dei valori mimmi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi (vani, superficie catastale, ecc. - Milano, Bologna, Grosseto e quant'altri Comuni che avessero scelto criteri diversi dalla ex legge 392/1978);

9. la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall'Accordo sottoscritto in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat in data 26.2.1999 n. prot. C\07288;

10. l'Istituto, nei casi di rinnovi contrattuali, esaminerà, a suo insindacabile giudizio, le richieste di tutela sociale dei conduttori che ne facciano richiesta e siano in conclamate condizioni familiari di disagio sociale (reddito non superiore a due pensioni minime INPS)

11. il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'elenco in premessa, dopo essere stato debitamente sottoscritto, direttamente o per delega, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali locali dei Comuni interessati.

 

Roma, 24 giugno 2002

-Cassa P.P. Ist. San Paolo di Torino

-Confedilizia