ACCORDO INTEGRATIVO TRA CONFEDILIZIA – SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, FEDERCASA E CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

(art. 2 comma 3 ex L. 431/98 art. 1, D.M. 30.12.2002)

 

 

Fra:

-         la Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, in persona del Vice Presidente pro-tempore Florindo Pucci;

-         la Confedilizia, in persona dell’Arch. Paolo Pietrolucci;

 

e

 

-         le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori

- Sunia, in persona del Segretario nazionale Daniele Barbieri;

- Sicet, in persona del Segretario generale Arch. Ferruccio Rossini;

- Uniat, in persona del Presidente Roberto Scorpioni,

- Unione Inquilini, in persona di Dr. Massimo Pasquini

- Federcasa, in persona di Gianluigi Pascoletti

 

 

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (Bologna, Cassina dè Pecchi, Castelnuovo Berardenga, Cesate, Colle di Val d’Elsa, Firenze, Grosseto, Latina, Livorno, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Piombino, Poggibonsi, Prato, Quarto, Roma, Siena, Sovicille) per quanto richiesto a norma di legge,

 

·        premesso che per i Comuni predetti le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998 per gli stessi Comuni, e depositati ai sensi di legge;

 

·        premesso che il contratto che regola il rapporto tra proprietà e conduttori è quello previsto dal D.M. 30.12.2002;

 

·        premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all’art. 1 del D.M. 30.12.2002 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi – comunque – all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest’ultimo,

 

si conviene e stipula

 

1.      il presente Accordo integrativo – a valere per i Comuni come sopra indicati – ex citato D.M. 30.12.2002, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;

2.      i canoni riguardanti gli immobili di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena sono di seguito così stabiliti:

 

I valori della tabella e le parti omesse sono disponibili presso le sedi Sicet

 

LOCALITA’

INDIRIZZO

CANONE / MQ.

BOLOGNA

Via Altobelli, 27/29

 

BOLOGNA

Via Saffi, 73

 

CASSINA DE’ PECCHI

Via Milano, 1

 

CASSINA DE’ PECCHI

Via Trieste, 1

 

CASTELNUOVO BERARDENGA

Via Chianti Classico, 22

 

CESATE

Via P. Nenni, 15

 

COLLE VAL D’ELSA

Via della Badia, 17/20

 

COLLE VAL D’ELSA

Oberdan/Via P. in Piano

 

COLLE VAL D’ELSA

Via Volturno/Via N. Bixio

 

FIRENZE

Via B. da Montelupo, 38

 

FIRENZE

Via C. Becciolini, 13

 

FIRENZE

Via C. Carissimi, 1

 

FIRENZE

Via Cesalpino, 1/3/5

 

FIRENZE

Via Ricorboli/Lung. Ferrucci

 

FIRENZE

Via S. Stefano in Pane, 1/B

 

GROSSETO

Via P. Mascagni, 10/12

 

LATINA

Via A. Diaz, 16

 

LIVORNO

Via della Bastia, 9/11

 

MONTERIGGIONI

Loc. Il Braccio

 

MONTERIGGIONI

Loc. S. Lucia

 

MONTERIGGIONI

Via del Pozzo, 20

 

MONTERIGGIONI

V. Val d’Aosta, 14/18

 

MONTERONI D’ARBIA

V. Salvemini, 3/17

 

PIOMBINO

Via Lerario, 86

 

POGGIBONSI

Via Salceto, 7/11

 

POGGIBONSI

Via Sangallo, 65

 

POGGIBONSI

Via M. Sabotino, 44/48

 

PRATO

Via Strozzi, 95

 

QUARTO FLEGREO

C.so Italia, 318

 

ROMA

Via Brembate, 38/40

 

ROMA

V. A. Cabrini, 9/11

 

ROMA

Via Canton, 37

 

ROMA

Via E. Checchi, 54/60

 

ROMA

Via dei Della Bitta, 10

 

ROMA

P.zza S.M. Consolatrice, 12/13

 

ROMA

Via Picco dei tre Signori

 

ROMA

Via Pico della Mirandola, 78

 

ROMA

Via S. Martini, 125

 

ROMA

Via Spagnoli, 14

 

ROMA

Via del Tintoretto, 290/302

 

SIENA

Via A. Barili, 9

 

SIENA

Via Fiorentina, 16/30

 

SIENA

Via Franchi, 1/3

 

SIENA

Via M. di Scalvaia, 11

 

SIENA

Via Sansedoni, 5

 

SIENA

Via Sansedoni, 11

 

SIENA

Via Sansedoni, 13

 

SIENA

Via U. Benzi, 2/4/6

 

SIENA

Pian d’Ovile, 12

 

SOVICILLE

Via Poggio Perini, 21/25

 

 

 

 

3.   la durata dei contratti è di quattro anni più due, con decorrenza retroattiva marzo 2004. Gli aumenti di canone relativi al periodo marzo 2004 – luglio 2005 saranno conteggiati al 50% degli aumenti dei canoni previsti;

4.   di adottare – per tutti i Comuni e gli stabili sopra indicati di proprietà della Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena – il tipo di contratto ex art. 2 comma 3 della legge 431/98 previsto dalla stessa legge all’art. 4 bis (aggiunto dalla legge 8 gennaio 2002) come definito con DM 30/12/2002 che si allega al presente accordo costituendone parte integrante;

5.   le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa ex lege 392/1978, verranno altresì indicati opportuni coefficienti di conversione, così come definiti dal DM 30.12.2002 art. 1, per mantenere inalterato il rapporto dei valori minimi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diversi;

6.   la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata secondo la Tabella allegata al DM 31.12.2002;

7.   il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all’elenco in premessa.

 

 

 

Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale:

 

Ø      le parti, confermano la propria disponibilità a confermare quanto già previsto nel precedente accordo sui seguenti argomenti:

 

§         impegno a proseguire l’esame delle richieste di tutela sociale nei casi di rinnovi contrattuali in presenza di particolare e inequivocabile disagio sociale dell’affittuario, ad oggi quantificato da un reddito familiare non superiore a due pensioni minime INPS;

 

§         impegno, nel caso di morosità, inadempienza contrattuale, contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, a ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione.

 

Ø      l’aggiornamento dei canoni di locazione avverrà annualmente in maniera automatica sulla base del 75% della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo.

 

 

Allegati:

 

  1. Contratto tipo

- omissis -

 

 

Roma, 6 ottobre 2005

 

 

 

 

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE

PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

 

f.to Florindo Pucci

 

CONFEDILIZIA

 

f.to Arch. Paolo Pietrolucci

SUNIA

f.to Daniele Barbieri

f.to Piero Ranieri - Sunia di Roma

 

SICET

f.to Arch. Ferruccio Rossini

f.to Maurizio Savignano – Sicet Roma Lazio

f.to Guido Petreni – Sicet Siena

 

UNIAT

f.to Roberto Scorpioni

f.to Behemann Patrizia – Uniat di Roma

 

UNIONE INQUILINI

f.to Dr. Massimo Pasquini

 

FEDERCASA

f.to Gianluigi Pascoletti