ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale 5.3.99, art. 1 comma 5)
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Maurizio Andriolo e del Direttore Generale Arsenio Tortora, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;
E
le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:
SUNIA | in persona di Daniele Barbieri |
SICET | in persona di Guido Piran e Ciro Grillo |
UNIAT | in persona di Roberto Scorpioni |
UNIONE INQUILINI | in persona di Walter Petrucci |
ANIA | in persona di Walter Angori |
FEDERCASA | in persona di Gianluigi Pascoletti |
SIAI | in persona di Corrado Giustiniani |
che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.
PREMESSO
a) che le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo
nazionale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque
sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti,
assegnatari di alloggi dell’Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2
comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
b) che in data 30.3.2004 è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello
nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate un accordo integrativo
nazionale con l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
“Giovanni Amendola”, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di
locazione già sottoscritti ai sensi delle legge sui “patti in deroga” (L. n.
359/1992) scaduti e da scadere, alla stipula di contratti – tipo, ai sensi
dell’art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente
alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
c) che detto accordo integrativo nazionale, scaduto il 31.12.2006, è stato da
ultimo prorogato dalle parti fino al 31.12.2008, con atto sottoscritto in data
10.12.2007;
d) che non risulta ancora emanato il nuovo Decreto Ministeriale di cui all’art.
4, comma 2 della legge 9.12.1998 n. 431 e, pertanto, continuano ad avere
efficacia gli Accordi Territoriali già depositati a norma di legge ai sensi del
D.M. 30.12.2002.
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo
integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l’accordo integrativo nazionale da
loro sottoscritto in data 30 marzo 2004 e relativi allegati, già prorogato al
31.12.2008, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso al
31.12.2010, precisando altresì che i canoni unitari di locazione, fissati negli
accordi integrativi territoriali vigenti, verranno aggiornati nella misura del
75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula
del nuovo contratto di locazione.
Le parti, altresì, concordano che i limiti di reddito previsti dall’Accordo
integrativo del 30 marzo 2004 relativamente alla clausola di salvaguardia
dovranno intendersi anch’essi aggiornati nella misura del 75% della variazione,
accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del presente
accordo.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2010, dovessero essere
stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 2,
comma 3 della legge 431/98, il presente accordo e gli accordi integrativi
territoriali ad esso collegati perderanno efficacia.
4. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente
corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l’ultimo canone in
essere. Nel caso in cui il canone attuale risultasse superiore alla banda di
oscillazione prevista dagli accordi territoriali, l’Istituto applicherà un
contratto della durata di anni 4 + 4 ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2
comma 1 (cd. primo canale), mantenendo l’ultimo canone in essere.
Roma, lì 22 Aprile 2009
INPGI | f.to Andrea Camporese – Maurizio Andriolo, Arsenio Tortora |
UPPI | f.to Angelo De Nicola |
SUNIA | f.to Daniele Barbieri |
SICET | f.to Ciro Grillo |
UNIAT | f.to Roberto Scorpioni |
UNIONE INQUILINI | f.to Walter Petrucci |
ANIA | f.to Walter Angori |
FEDERCASA | f.to Gianluigi Pascoletti |
SIAI (aderente al Sunia) | f.to Corrado Giustiniani |