ACCORDO INTEGRATIVO LOCALE
 

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo”)

 

Il presente accordo è diretto alla definizione dei canoni di locazione previsto dalla Legge 431/98, tra INPS Gestione Immobiliare IGEI Spa in Liquidazione, in persona dei Liquidatori ing. Giovanni Battista Guglielmi e prof. Andrea Amatucci e le OO.SS. degli inquilini, Sunia rappresentato da Marco Cuccu, Sicet rappresentato da Giampaolo Carta, Guido Piran, Ciro Grillo, Uniat rappresentato da Antonello Buddu

Le parti come sopra indicate e rappresentate, vista la Legge 431/98, il decreto ministeriale del 30.12.2002 e l’Accordo Territoriale per le locazioni ad uso abitativo per le città di Cagliari, Carbonia e Nuoro dichiarano di aderire pienamente con quanto di seguito riportato

1. ZONIZZAZIONE
Gli immobili di proprietà dell’INPS, risultano ubicate nelle seguenti città CAGLIARI, CARBONIA e NUORO e individuate nelle zone dall’art. 8, per le città di Cagliari e Carbonia e dall’art. 1 per la città di Nuoro.

2. DETERMINAZIONE DEI VALORI LOCATIVI

CAGLIARI

V.le Regina Margherita

€/Mq. 50,40

€/Mq. 4,20

CAGLIARI

Via Grandi – Via Salvemini

€/Mq. 50,40

€/Mq. 4,20

CARBONIA

P.zza Matteotti

€/Mq. 39,60

€/Mq. 3,30

NUORO

Via Leonardo da Vinci

€/Mq. 39,60

€/Mq. 3,30

3. VARIE

A) Maggiorazione o diminuzione per particolare categoria di immobili.
Per gli immobili sarà maggiorato del 10% se pari o comunque inferiore a 60mq., del 20% se pari o inferiore a 40 mq. sarà diminuito del 10% qualora la superficie dell’immobile sia pari o superiore a 140 mq., del 15% se la superficie dell’immobile sia pari o superiore a 160 mq.

B) Le Parti come in epigrafe rappresentate concordano che i contratti di locazione avranno decorrenza economica e giuridica dalla data della sottoscrizione.
Le parti danno inoltre atto:

- che la IGEI Spa ha richiesto, a titolo di indennizzo per il periodo temporale intercorso tra le scadenze dei precedenti contratti e le sottoscrizioni dei nuovi contratti, il versamento di un conguaglio parametrato sulla differenza dovuto per l’intero periodo in applicazione dei canoni stabiliti con il presente accordo;
- che le OO.SS. hanno contestato la debenza di tali importi;
- che sono intercorse trattative per una soluzione bonaria del contenzioso onde evitare l’avvio di minacciate azioni giudiziali di finita locazione, anche in considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei conduttori,
- che pertanto con il presente accordo si concorda altresì che, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, i conduttori saranno tenuti a versare, per il periodo intercorso tra il febbraio 2008 e la sottoscrizione dei nuovi contratti di locazione, un importo determinato in base alla differenza tra quanto versato a IGEI a titolo di indennità di occupazione e quanto dovuto in applicazione dei canoni determinati con il presente accordo. A titolo meramente esemplificativo: indennità di occupazione versata da febbraio 2008: € 100,00; canone dovuto in virtù del presente accordo: € 150,00; sottoscrizione del nuovo contratto settembre 2009; periodo intercorso da febbraio 2009 a sottoscrizione nuovo contratto: n. 19 mesi; conguaglio dovuto: € 950,00 (€ 50 x 19 mesi).
Le parti concordano che detti importi potranno essere rateizzati in massimo trenta mensilità a decorrenti dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto.
L.C.S.

Roma lì 25.09.2009

INPS Gestioni Imm.ri IGEI Spa Ing. Giovanni B. Guglielmi e prof. Andrea Amatucci
SUNIA f.to Marco Cuccu
SICET NAZIONALE f.to Ciro Grillo Guido Piran
SICET f.to Giampaolo Carta
UNIAT f.to Antonello Buddu

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