ACCORDO INTEGRATIVO LOCALE
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo”)
Il presente accordo è diretto alla definizione dei canoni di locazione
previsto dalla Legge 431/98, tra INPS Gestione Immobiliare IGEI Spa in
Liquidazione, in persona dei Liquidatori ing. Giovanni Battista Guglielmi e
prof. Andrea Amatucci e le OO.SS. degli inquilini, Sunia rappresentato da Marco
Cuccu, Sicet rappresentato da Giampaolo Carta, Guido Piran, Ciro Grillo, Uniat
rappresentato da Antonello Buddu
Le parti come sopra indicate e rappresentate, vista la Legge 431/98, il decreto
ministeriale del 30.12.2002 e l’Accordo Territoriale per le locazioni ad uso
abitativo per le città di Cagliari, Carbonia e Nuoro dichiarano di aderire
pienamente con quanto di seguito riportato
1. ZONIZZAZIONE
Gli immobili di proprietà dell’INPS, risultano ubicate nelle seguenti città
CAGLIARI, CARBONIA e NUORO e individuate nelle zone dall’art. 8, per le città di
Cagliari e Carbonia e dall’art. 1 per la città di Nuoro.
2. DETERMINAZIONE DEI VALORI LOCATIVI
CAGLIARI V.le Regina Margherita |
€/Mq. 50,40 |
€/Mq. 4,20 |
CAGLIARI Via Grandi – Via Salvemini |
€/Mq. 50,40 |
€/Mq. 4,20 |
CARBONIA P.zza Matteotti |
€/Mq. 39,60 |
€/Mq. 3,30 |
NUORO Via Leonardo da Vinci |
€/Mq. 39,60 |
€/Mq. 3,30 |
3. VARIE
A) Maggiorazione o diminuzione per particolare categoria di immobili.
Per gli immobili sarà maggiorato del 10% se pari o comunque inferiore a 60mq.,
del 20% se pari o inferiore a 40 mq. sarà diminuito del 10% qualora la
superficie dell’immobile sia pari o superiore a 140 mq., del 15% se la
superficie dell’immobile sia pari o superiore a 160 mq.
B) Le Parti come in epigrafe rappresentate concordano che i contratti di
locazione avranno decorrenza economica e giuridica dalla data della
sottoscrizione.
Le parti danno inoltre atto:
- che la IGEI Spa ha richiesto, a titolo di indennizzo per il periodo temporale
intercorso tra le scadenze dei precedenti contratti e le sottoscrizioni dei
nuovi contratti, il versamento di un conguaglio parametrato sulla differenza
dovuto per l’intero periodo in applicazione dei canoni stabiliti con il presente
accordo;
- che le OO.SS. hanno contestato la debenza di tali importi;
- che sono intercorse trattative per una soluzione bonaria del contenzioso onde
evitare l’avvio di minacciate azioni giudiziali di finita locazione, anche in
considerazione delle condizioni economiche e reddituali dei conduttori,
- che pertanto con il presente accordo si concorda altresì che, contestualmente
alla sottoscrizione del nuovo contratto, i conduttori saranno tenuti a versare,
per il periodo intercorso tra il febbraio 2008 e la sottoscrizione dei nuovi
contratti di locazione, un importo determinato in base alla differenza tra
quanto versato a IGEI a titolo di indennità di occupazione e quanto dovuto in
applicazione dei canoni determinati con il presente accordo. A titolo meramente
esemplificativo: indennità di occupazione versata da febbraio 2008: € 100,00;
canone dovuto in virtù del presente accordo: € 150,00; sottoscrizione del nuovo
contratto settembre 2009; periodo intercorso da febbraio 2009 a sottoscrizione
nuovo contratto: n. 19 mesi; conguaglio dovuto: € 950,00 (€ 50 x 19 mesi).
Le parti concordano che detti importi potranno essere rateizzati in massimo
trenta mensilità a decorrenti dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto.
L.C.S.
Roma lì 25.09.2009
INPS Gestioni Imm.ri IGEI Spa | Ing. Giovanni B. Guglielmi e prof. Andrea Amatucci |
SUNIA | f.to Marco Cuccu |
SICET NAZIONALE | f.to Ciro Grillo Guido Piran |
SICET | f.to Giampaolo Carta |
UNIAT | f.to Antonello Buddu |